Art. 1.
(Istituzione dell'Istituto superiore di studi per la costruzione di processi di pace, per la trasformazione nonviolenta dei conflitti e per la promozione dell'eguaglianza sociale).

      1. È istituito l'Istituto superiore di studi per la costruzione di processi di pace, per la trasformazione nonviolenta dei conflitti e per la promozione dell'eguaglianza sociale (ISSPACE), di seguito denominato «Istituto».
      2. L'Istituto, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni del suo Statuto.
      3. L'Istituto è collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da esso vigilato.